Categorie
Approfondimenti

Come smaltire le vecchie camere -2-

Quali sono i rischi di una errata compilazione del formulario? Bisogna ricordare che le omissioni, volontarie e involontarie, errori di compilazione o inserimento di dati falsi o incongruenti sono interpretate, a norma di legge, come condotta illegale. A questo punto rientra in gioco il discorso sulle responsabilità: a chi viene addebitata la colpa?

Se l’accertamento avviene nel corso del trasporto su strada dei rifiuti, nel caso in cui sono rilevate irregolarità sulla compilazione del formulario, allora responsabilità viene attribuita a tutti gli attori che prendono parte al processo di smaltimento. Lo stesso avviene se il formulario è compilato bene da un punto di vista formale, ma allo stesso tempo manca una corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto trasportato.

Si può arrivare al concorso di reato, quando è evidente a occhio la differenza tra quanto trasportato e quanto effettivamente dichiarato. Se, invece, tale differenza non può essere valutata dal trasportatore, in quanto non evidente, la responsabilità ricadrà interamente sul produttore del rifiuto che avrà rilasciato, in tal senso, una falsa dichiarazione.

Secondo la normativa vigente (art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale) spetta al produttore o detentore dei rifiuti redigere il formulario, mentre al trasportatore tocca controfirmare il documento. Il formulario deve essere compilato, datato e firmato dal produttore, che dovrà redigerne quattro copie, una per il proprio archivio e le altre tre da consegnare al trasportatore.

Nel formulario saranno annotate le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto dello smaltimento, assegnando lo specifico codice CER e, nei casi previsti dalla normativa, alla caratterizzazione analitica.

All’atto pratico, molto spesso è il trasportatore a compilare il formulario, oppure il produttore può affidarsi a soggetti terzi. Tuttavia questo aspetto non deve rassicurare il produttore che prima di firmare dovrà controllare il formulario per evitare che vi siano riportate delle inesattezze che, come vedremo più avanti, possono essere la causa di spiacevoli sanzioni.

Il formulario deve presentare firma del produttore e controfirma del del trasportatore. Questo atto che cosa significa? La controfirma del trasportatore non può essere ritenuta come un’assunzione totale di responsabilità, come si evince dalla circolare di chiarimento dell’Albo Gestori Rifiuti sulla responsabilità del trasportatore di rifiuti (n. 3934 del 18 giugno 2003). In tale circolare è chiarita anche la differente posizione di trasportatore e produttore in merito alle eventuali colpe.

Se la responsabilità del produttore che compila il formulario è da ritenersi piena e totale, non lo è quello del trasportatore. Nel dettaglio, secondo quanto riferito anche dall’Albo, non spetta al trasportatore il controllo di quanto trasportato, tranne quando:

  • c’è una discrepanza evidente tra quanto dichiarato e quanto trasportato
  • il codice CER indicato non corrisponde a quanto trasportato.

Se i rifiuti sono imballati e sigillati e quindi c’è un’impossibilità da parte del trasportatore di verificare cosa viene trasportato allora la controfirma non ha un valore di assunzione di responsabilità su quanto dichiarato nel formulario e sull’esattezza dei dati in esso inseriti, ma una responsabilità generale, che riguarda meramente e materialmente il trasporto di cose.

Infine, ricordiamo che in base al tipo di omissione e al tipo di rifiuto oggetto di omissioni le sanzioni previste possono spaziare dalla sanzione pecuniaria alle conseguenze più pesanti nel caso si configuri un illecito penale.

La mancata precisione nella compilazione del formulario costituisce, di fatto un’infrazione amministrativa. Semplificando la questione possiamo riscontrare delle casistiche generali:

  1. formulario non correttamente tenuto, ma percorso e informazioni sul processo ricostruibili → sanzione mitigata da 260 € a 1.550 € applicabile solo ai rifiuti di tipo non pericoloso.
  2. formulario inesatto, incompleto od omissione totale del formulario → sanzione pecuniaria da 1.600 € a 9.300 € applicabile solo ai rifiuti non pericolosi
  3. smaltimento di rifiuti pericolosi incorretto → per il quadro completo sanzionatorio è necessario rifarsi all’art. 483 del codice penale. Tuttavia come primo gesto, effettuato dagli organi competenti, può essere previsto il sequestro preventivo del mezzo di trasporto.

Le sanzioni riguardanti la compilazione e la tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti sono disposte dal comma 4 dell’art. 258 del D. Lgs. 152 del 2006.

Come abbiamo appena visto, quando dobbiamo rinnovare i mobili nell’albergo, la materia riguardo la gestione dei rifiuti e dello smaltimento di rifiuti speciali o ingombranti, come nel caso del mobilio, sono soggetti a una normativa abbastanza rigida. In tal senso, è indispensabile effettuare ogni fase dello smaltimento dei rifiuti in maniera consapevole e precisa, così da evitare pesanti sanzioni, che possono danneggiare seriamente la propria attività.

Di Stefano - Fas Italia

Mi occupo di forniture di accessori e arredamento per il settore ricettivo dal 1983, una passione che coltivo con dedizione e costante aggiornamento. Amo restare al passo con le novità e le tecnologie emergenti, esplorando soluzioni che possano valorizzare l'esperienza degli ospiti e ottimizzare l'efficienza delle strutture alberghiere. Partecipo regolarmente, come azienda sponsor, a eventi formativi per il settore alberghiero, un'opportunità preziosa per approfondire le tematiche chiave del settore e contribuire alla crescita professionale della comunità.