Quando ci troviamo al momento di rinnovare i mobili delle vecchie camere nasce la necessità della gestione dei rifiuti che in albergo è sicuramente uno degli aspetti complessi a cui bisogna badare con estrema attenzione se si lavora o si possiede una struttura ricettiva. In particolare, la normativa che regola lo smaltimento deve essere osservata scrupolosamente, così da evitare pesanti sanzioni.
Se per i rifiuti alimentari, carta e multimateriale valgono le regole imposte in materia di raccolta differenziata, che cosa succede quando l’albergatore si trova a dover smaltire il mobilio?
Anzitutto il mobilio viene classificato, come prescrive la normativa vigente, come rifiuto speciale e, in alcuni casi, come rifiuto ingombrante. Il mobilio, anche quello degli alberghi, infatti, spesso è costituito da oggetti pesanti e difficili da trasportare (pensiamo ad armadi, letti, poltrone e divani), ma non solo, dobbiamo considerare anche complementi come lampadari, specchi e così via.
Cosa non deve essere fatto in caso si è nella condizione di dover gettare parti o l’intero mobilio di una o più camere d’albergo? Sicuramente non è possibile lasciare parti o pezzi di arredamento presso i cassonetti o smaltirli direttamente in discarica. Infatti, ci sono alcuni materiali che possono liberare metano, come per esempio le parti legnose, causando un danno all’ambiente.
Cosa deve essere fatto per provvedere allo smaltimento dei rifiuti? Anzitutto per effettuare lo smaltimento dei rifiuti bisogna rivolgersi a ditte specializzate presenti nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Queste ultime sono aziende che, generalmente, seguono tutta la trafila legata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, operando nel pieno rispetto delle norme vigenti e allo stesso tempo rilasciano un idoneo formulario fiscale.
Un altro aspetto importante, che non può essere trascurato, per l’appunto, è la compilazione del formulario. Se da un lato questo viene solitamente redatto dal trasportatore, così come molti contratti d’acquisto prevedono, dall’altro canto è sbagliato, da parte dell’albergatore, sentirsi esonerato da qualsiasi responsabilità.
Se leggiamo con attenzione la normativa è possibile avere maggiori delucidazioni in merito.
Secondo l’articolo 178, comma 3 del del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) è presente un principio comunitario del coinvolgimento che sancisce la responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti, a cui tocca effettuare i controlli del caso che riguardano le azioni non effettuate in prima persona.
Tutto questo è confermato dalla Cassazione attraverso la quale si afferma il principio secondo cui “la sola osservanza delle condizioni di legge non vale di per sé ad escludere la responsabilità del produttore/detentore qualora questi abbia in concreto posto in essere un comportamento materiale o psicologico tale da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti” (Cass. Sez. III, n. 06.02.2000).
Il formulario, infatti, non può essere inteso come una semplice bolla di accompagnamento. Secondo il Testo Unico Ambientale, il formulario ha un ruolo fondamentale nell’esclusione della responsabilità del produttore del rifiuto.
Nel dettaglio il formulario deve esplicitare tutti gli aspetti afferenti al rifiuto da smaltire, quali:
- Tipologia
- Quantità
- Impianto d’origine
- Impianto di destinazione
- Dati di consegna (iniziali e finali)
- Percorso prescelto
Tutte queste informazioni sono utili per creare una tranciabilità del percorso effettuato e rendere l’operazione di smaltimento dei vecchi mobili assolutamente trasparente. Il formulario pertanto, non può essere considerato una formalità, ma deve essere ritenuto per quello che rappresenta, ossia la chiave di verifica della regolarità della gestione del rifiuto.
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